Rilievi organi di controllo e revisione
D.Lgs. 33/2013 – Art.31 “Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione” c.1
- Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
(comma così sostituito dall’art. 27 del d.lgs. n. 97 del 2016)
Relazioni di revisione rendiconto 2014 previsione 2015
Relazioni di revisione rendiconto 2015 previsione 2016
Relazione di revisione rendiconto 2016 previsione 2017