Art. 37. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (articolo così sostituito dall’art. 32 del d.lgs. n. 97 del 2016)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell’articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l’invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
ART. 4 DELIBERA ANAC N. 39/2016
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
TABELLA CONTRATTI PER LA FORNITURA DI SERVIZI E FORNITURE 2021
TABELLA CONTRATTI PER LA FORNITURA DI SERVIZI E FORNITURE 2022
Non sono attive procedure di Bandi di Gara e concorsi per l’anno in corso.