In questa pagina sono pubblicate le tipologie di procedimenti di competenza del Collegio, con relativi moduli o formulari per il loro avviamento.
D.Lgs. 33/2013 – Art.35 “Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati” c.1,2
(articolo così modificato dall’art. 21 del d.lgs. n. 97 del 2016)
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria;
c) l’ufficio, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale, con l’indicazione del nome del responsabile dell’ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all’istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell’istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell’amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all’articolo 36;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L’amministrazione non può respingere l’istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l’istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
PROCEDIMENTO |
DATI RESPONSABILE |
MODULISTICA |
Iscrizione Albo Professionale |
Segreteria del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Alessandria con sede in Via San Baudolino, n. 15 15121 Alessandria Fax 0131-253873 |
Modulistica |
DESCRIZIONE PROCEDIMENTO |
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1 – Verifica della regolarità della domanda di iscrizione o cancellazione; 2 – Preparazione delle delibere del Consiglio per l’approvazione dell’istanza; 3 – Inserimento dell’iscrizione nell’anagrafica del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati, Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e Cassa Italiana Previdenza ed Assistenza Geometri; 4 – Notifica all’iscritto dell’esito dell’istanza; 5 – Il Geometra dalla data di notifica può presentare eventuale ricorso del deliberato consiliare. A norma dell’articolo n. 15 dell’Ordinamento Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n.274, contro le decisioni del Consiglio in ordine all’iscrizione o cancellazione dall’Albo/Registro Praticanti ovvero contro i provvedimenti disciplinari e/o amministrativi adottati dal Consiglio territoriale o dal Consiglio di Disciplina è possibile proporre ricorso al Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento che si intende impugnare. Il ricorso dovrà essere presentato seguendo le disposizioni di cui al D.M. 15 febbraio 1949 (Regolamento per la trattazione dei ricorsi). Avverso le decisioni del Consiglio Nazionale è ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte suprema di Cassazione entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza. |
DATI RESPONSABILE |
MODULISTICA |
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Cancellazione Albo |
Segreteria 15121 Alessandria Fax 0131-253873 |
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DESCRIZIONE PROCEDIMENTO |
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1 – Verifica della regolarità della domanda di iscrizione o cancellazione; 2 – Preparazione delle delibere del Consiglio per l’approvazione dell’istanza; 3 – Inserimento della cancellazione nell’anagrafica del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati, Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e Cassa Italiana Previdenza ed Assistenza Geometri; 4 – Notifica all’iscritto dell’esito dell’istanza; 5 – Il Geometra dalla data di notifica può presentare eventuale ricorso del deliberato consiliare. A norma dell’articolo n. 15 dell’Ordinamento Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, contro le decisioni del Consiglio in ordine all’iscrizione o cancellazione dall’Albo/Registro Praticanti ovvero contro i provvedimenti disciplinari e/o amministrativi adottati dal Consiglio territoriale o dal Consiglio di Disciplina è possibile proporre ricorso al Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento che si intende impugnare. Il ricorso dovrà essere presentato seguendo le disposizioni di cui al D.M. 15 febbraio 1949 (Regolamento per la trattazione dei ricorsi). Avverso le decisioni del Consiglio Nazionale è ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte suprema di Cassazione entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza. |
PROCEDIMENTO |
DATI RESPONSABILE |
MODULISTICA |
Registro Praticanti |
Segreteria del Collegio 15121 Alessandria Fax 0131-253873 |
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DESCRIZIONE PROCEDIMENTO |
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1 – Verifica della regolarità della domanda di iscrizione o cancellazione; 2 – Preparazione delle delibere del Consiglio per l’approvazione dell’istanza; 3 – Inserimento dell’iscrizione o cancellazione nell’anagrafica del Collegio; 4 – Notifica al praticante dell’esito dell’istanza; 5 – Il praticante dalla data di notifica può presentare eventuale ricorso del deliberato consiliare; 6 – La validità della data di iscrizione corrisponde alla data della presentazione della domanda. A norma dell’articolo n. 15 dell’Ordinamento Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n.274, contro le decisioni del Consiglio in ordine all’iscrizione o cancellazione dall’Albo/Registro Praticanti ovvero contro i provvedimenti disciplinari e/o amministrativi adottati dal Consiglio territoriale o dal Consiglio di Disciplina è possibile proporre ricorso al Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento che si intende impugnare. Il ricorso dovrà essere presentato seguendo le disposizioni di cui al D.M. 15 febbraio 1949 (Regolamento per la trattazione dei ricorsi). Avverso le decisioni del Consiglio Nazionale è ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte suprema di Cassazione entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza. |
PROCEDIMENTO | DATI RESPONSABILE | MODULISTICA |
Iscrizione Albo STP | Segreteria del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Alessandria con sede in Via San Baudolino, n. 15
15121 Alessandria Fax 0131-253873 |
Modulistica |
DESCRIZIONE PROCEDIMENTO | ||
1 – Verifica della regolarità della domanda di iscrizione o cancellazione; 2 – Preparazione delle delibere del Consiglio per l’approvazione dell’istanza; 3 – Inserimento dell’iscrizione nell’anagrafica del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati, Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e Cassa Italiana Previdenza ed Assistenza Geometri; 4 – Notifica all’iscritto dell’esito dell’istanza; 5 – Il Geometra dalla data di notifica può presentare eventuale ricorso del deliberato consiliare. A norma dell’articolo n. 15 dell’Ordinamento Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n.274, contro le decisioni del Consiglio in ordine all’iscrizione o cancellazione dall’Albo/Registro Praticanti ovvero contro i provvedimenti disciplinari e/o amministrativi adottati dal Consiglio territoriale o dal Consiglio di Disciplina è possibile proporre ricorso al Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento che si intende impugnare. Il ricorso dovrà essere presentato seguendo le disposizioni di cui al D.M. 15 febbraio 1949 (Regolamento per la trattazione dei ricorsi). Avverso le decisioni del Consiglio Nazionale è ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte suprema di Cassazione entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza. |